Normative

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Controlli sul funzionamento degli impianti termici COMUNE di GENOVA

Con l'entrata in vigore della legge 10/91 e del DPR 412/93 è stato introdotto l'obbligo per i cittadini di far eseguire periodicamente sui propri impianti di riscaldamento verifiche periodiche (manutenzioni e analisi di combustione) finalizzate ad ottenere un risparmio energetico ed una maggiore sicurezza di funzionamento.

Il compito di controllare se tali verifiche vengono eseguite è stato dato dalla Legge (L. 10/91 art. 28) ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ed alle Province per la restante parte del territorio;

Il comune di Genova con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 464/10 rende obbligatoria l’effettuazione, nel biennio 2011 – 2012, del controllo relativo alle analisi dei fumi in contemporanea alle operazioni di manutenzione affidando le operazioni di verifica alla società Multiservice S.p.A., i cui tecnici si recano a casa previo avviso.

La suddetta Deliberazione introduce altresì la certificazione annuale delle operazioni di controllo e di analisi di combustione anche per gli impianti termici di potenza maggiore di 35 Kw attraverso l’apposizione di un “bollino” sul rapporto di controllo tecnico (all. F) disponendo che, analogamente a quanto stabilito per gli impianti di potenza minore di 35 Kw certificati, l’eventuale controllo ai sensi di legge avvenga senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell’ambiente; rimangono salve indicazioni più restrittive che tengano conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell’impianto o dal costruttore dei componenti. 

Leggi e regolamenti
- Regolamento comunale sugli impianti termici
- L. 10/91
- DPR 412/93 e s.m.i.
- D. Lgs. 192/05 e s.m.i.

Costi


Gli importi dei bollini per fascia di potenza sono:

 

impianti con potenza < 35 Kw 24,00 euro
impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw 38,00 euro
impianti con potenza ≥ 58 Kw e < di 350 Kw 70,00 euro
impianti con potenza ≥ 350 Kw 102,00 euro


Gli importi delle verifiche per fascia di potenza per gli impianti non certificati nel periodo di riferimento sono:

 

impianti con potenza < 35 Kw 106,00 euro
impianti con potenza < 35 Kw non certificati ma in regola con
i controlli periodici e positivi alla verifica 
42,50 euro
impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw  212,50 euro
impianti con potenza ≥ 58 Kw e < di 350 Kw  372,00 euro
impianti con potenza ≥ 350 Kw  425,00 euro
caldaia aggiuntiva  159,00 euro
rilevamento temperatura ambienti  106,00 euro

Agli importi delle verifiche occorre aggiungere IVA al 22%

comune di Genova

      Controlli sul funzionamento degli impianti termici   La manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e l'analisi dei fumi sono essenziali per vivere sicuri nella propria casa, per tutelare l'ambiente e per risparmiare. Sono impianti termici gli impianti destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria o con sola produzione centralizzata di acqua calda. Sono esclusi stufe, radiatori individuali, caminetti, scaldaacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo di attività produttiva. Il Comune di Genova ha affidato le operazioni di verifica dello stato di manutenzione e funzionamento anche delle calderine "domestiche" alla società Multiservice S.p.A., i cui tecnici si recano a casa previo avviso. Quindi è necessario rendersi disponibili, quando si riceve il preavviso di verifica, ad accogliere questi specialisti che sono in possesso di un tesserino che attesta la loro identità. Il controllo del Comune non si sostituisce agli interventi di manutenzione e di controllo che spettano al responsabile dell'impianto. E' quindi importante affidarsi a una ditta qualificata. Gli oneri delle verifiche vengono posti, dalla normativa vigente, a carico degli utenti responsabili degli impianti. E' importante ricordare che del corretto funzionamento e della sicurezza dell'impianto termico è responsabile l'occupante dell'abitazione, sia esso proprietario che affittuario. Effettuare il controllo della calderina è un obbligo di legge.   Certificazione impianti
  Il cittadino deve fare eseguire da ditte qualificate la manutenzione ordinaria e il controllo dei fumi, annotando gli interventi sul libretto di impianto e inviare al Comune, anche tramite la ditta di manutenzione attraverso l'apposizione del "bollino", i risultati dell'analisi dei fumi ogni due anni (il periodo del biennio in corso è iniziato il 1° gennaio 2013 e terminerà il 31 dicembre 2014). Il costo del bollino è di euro 9,00. Con la consegna delle analisi dei fumi nel biennio di riferimento, anche attraverso il bollino, si evita la verifica a pagamento.   La Deliberazione di Giunta Comunale n. 334/12 rende obbligatoria l’effettuazione, nel biennio 2013 – 2014, del controllo relativo alle analisi dei fumi in contemporanea alle operazioni di manutenzione. La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell’ambiente; rimangono salve indicazioni più restrittive che tengano conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell’impianto o dal costruttore dei componenti. Inoltre la suddetta Deliberazione introduce la certificazione annuale delle operazioni di controllo e di analisi di combustione anche per gli impianti termici di potenza maggiore di 35 Kw disponendo che, analogamente a quanto stabilito per gli impianti di potenza minore di 35 Kw certificati, l’eventuale controllo ai sensi di legge avvenga senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
  Leggi e regolamenti - Regolamento comunale sugli impianti termici - L. 10/91 - DPR 412/93 e s.m.i. - D. Lgs. 192/05 e s.m.i.       A chi rivolgersi: Direzione Ambiente Igiene Energia - Settore Ambiente e Igiene - Ufficio Controllo Impianti Termici via di Francia 1 - 15° piano - stanza 1 -  16149  e-mail adaneri@comune.genova.it tel. 010 5573/ 211 - 266 fax 010 5573197   Orario
lunedì  e  giovedì dalle 9 alle 12   Comune di Genova  - Palazzo Tursi  -  via Garibaldi 9  -  16124 Genova  | centralino 010557111 C.F. /P. IVA 00856930102 | pec: comunegenova@postemailcertificata.it

Provincia di genova

 

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Ufficio Impianti Termici
  Con l'entrata in vigore della legge 10/91 e del DPR 412/93 è stato introdotto l'obbligo per i cittadini di far eseguire periodicamente sui propri impianti di riscaldamento quelle verifiche funzionali (manutenzioni e analisi di combustione) che sono finalizzate ad ottenere un risparmio energetico ed una maggiore sicurezza di funzionamento.
  Il compito di controllare se tali verifiche vengono eseguite è stato dato dalla Legge (L. 10/91 art. 28) ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ed alle Province per la restante parte del territorio. 
La Provincia di Genova ha pertanto competenza su tutti i Comuni del territorio provinciale con esclusione del Comune di Genova che, avendo più di 40.000 abitanti, esercita direttamente l’attività di controllo.
Poiché la legge prevede che il controllo diretto possa essere sostituito con una certificazione da presentare all’Ente controllore, a partire dal luglio del 1994, cioè con l’entrata in vigore del DPR 412/93, la Provincia di Genova ha avviato inizialmente la propria attività di controllo dando la facoltà di certificarsi  ai soli impianti di potenza inferiore ai 35 kW ( primo biennio di certificazione anni 94-96) e successivamente estendendo tale facoltà a tutti gli impianti termici.
  Dal 1997 la Provincia ha dato avvio all’attività di controllo sul territorio inizialmente con proprio personale e, successivamente, affidando tale attività ad una ditta esterna in possesso di adeguate competenze tecniche ed organizzative.
  In parallelo all’attività di certificazione e controllo sono state sviluppate iniziative mirate ad informare i cittadini su quali siano le incombenze richieste al responsabile di un impianto termico. 
    NOTIZIE IN EVIDENZA
    Nuovo regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici civili  (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). 
    Il nuovo decreto, pubblicato su GU n. 149 del 27-6-2013 ed in vigore dal  12-7-2013, stabilisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva degli edifici e per la preparazione centralizzata dell’acqua calda per usi igienici sanitari e prescrive controlli periodici di efficienza energetica, con frequenza prestabilita in funzione della tipologia di impianto, della fascia termica di potenza e del tipo di combustibile. 
  In maniera molto sintetica, tra le nuove disposizioni si evidenzia in particolare: 
  -Cambia la suddivisione delle fasce di potenza degli impianti termici, che sono riferite alla potenza utile nominale complessiva; 
-Viene introdotta la distinzione tra combustibili  gassosi  e  combustibili liquidi o solidi, ai fini della frequenza di certificazioni e controlli;  
-Viene definita la frequenza degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione da far effettuare a ditte abilitate, secondo le prescrizioni e la periodicità stabilite rispettivamente dall’installatore dell’impianto, dal fabbricante degli apparecchi o dal manutentore;  
-viene prescritto a installatori e manutentori, di definire e dichiarare per iscritto al committente l’elenco delle operazioni  prescritte per l’impianto e la frequenza con la quale queste operazioni vadano effettuate; 
-Viene ridefinita la frequenza di invio, all’Ente preposto ai controlli, della certificazione di impianto contenente le risultanze del controllo di efficienza energetica, da effettuarsi in occasione degli interventi di manutenzione;
-Viene esteso il controllo di efficienza energetica anche agli impianti di climatizzazione estiva,  macchine frigorifere e/o a pompa di calore, alle sottostazioni degli impianti di teleriscaldamento  ed agli  impianti di cogenerazione.  
  La Regione Liguria, con propria Circolare prot. n. PG/2013/131852 del 09/08/2013, ha stabilito che fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali, rimangono comunque in vigore le disposizioni già emanate in materia dalla stessa Regione Liguria con la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 28/11/2008.
Pertanto continueranno ad applicarsi le attuali modalità in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, fino alla emanazione degli opportuni adeguamenti delle disposizioni regionali e comunque fino alla emanazione del nuovo regolamento provinciale. 
    Ulteriori indicazioni sono riportate nel documento riportato negli allegati  “Informativa regolamento - d.P.R. 74-2013” 
    Scarichi a parete
  La Legge 3 agosto 2013, n.90 ha convertito in legge con modificazioni il D.L.4/6/2013 n.63 recante " Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale". L'art.17 bis della legge ha introdotto una modifica sostanziale al comma 9 dell'art. 5 del DPR n.412/93 che viene integralmente sostituito come di seguito riportato.
9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: 
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; 
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; 
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter»
  Il D.L. 4/6/ 2013 n.63 e' stato pubblicato sulla G.U. serie generale n.130 del 5 giugno 2013. La Legge 3 agosto 2013, n.90 e' stata pubblicata sulla G.U. n.181 del 3 agosto 2013. le nuove disposizioni sono pertanto in vigore.
    Dichiarazione art. 284 comma 1 del d.Lgs. 152/2006
  nei casi di installazione o modifica di impianti termici civili:
  In relazione alle disposizioni dell’art. 284 comma 1 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, per tutti gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,035 MW (35 kW) ed inferiore a 3 MW, vige l’obbligo per l’installatore di integrare la dichiarazione di conformità, prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, con un atto in cui l'installatore stesso verifica e dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286 del medesimo del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
  tale atto deve essere messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, o al soggetto committente, da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, affinché sia inserito nel libretto di centrale.
  Successivamente, dal momento in cui sarà pubblicato il nuovo modello di  “dichiarazione unica di conformità”  approvato dall’art. 9 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5  “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, il nuovo modello sostituirà e raccoglierà in un unico documento sia la dichiarazione di conformità  di cui all’allegato I e II del D.M. n. 37/2008, sia  la presente dichiarazione.
  In occasione della dichiarazione di conformità l’installatore ha inoltre l’obbligo di redigere l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui al suddetto all'articolo 286;
  tale elenco deve essere messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, o al soggetto committente, da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, affinché sia inserito nel libretto di centrale.
  Dichiarazione art. 284 comma 2 del d.Lgs. 152/2006 - Scadenza del 31-12-2012
  nei casi di impianti termici civili esistenti alla data di entrata in vigore della normativa:
  In relazione alle disposizioni dell’art. 284 comma 2 del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, per tutti gli impianti termici civili in esercizio, di potenza termica nominale superiore a 0,035 MW (35 kW) ed inferiore a 3 MW, entro il 31/12/2012, il Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto deve integrare il libretto di centrale con una dichiarazione che attesti la rispondenza dell’impianto alle caratteristiche tecniche stabilite dall'art. 285 (parte II dell’Allegato IX alla parte V del d.Lgs. n. 152/2006) e l’idoneità al rispetto dei valori limite di cui all'art. 286 (parte II dell’Allegato IX alla parte V del d.Lgs. n. 152/2006)  nonché l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie.
  Copie di tali atti devono essere trasmesse all’autorità competente dei controlli entro 30 giorni dalla data di redazione degli stessi.
  L’Ufficio ha predisposto questa informativa rivolta agli operatori interessati ed alle associazioni di categoria; inoltre, a seguito dell’abrogazione del precedente modello di denuncia e in attesa della pubblicazione del nuovo modello unico di dichiarazione, per semplificare ed uniformare gli atti  l’Ufficio ha ritenuto di predisporre fac-simile dei modelli da proporre per le dichiarazioni in argomento.